Costituzione Italiana: Parte Seconda: Ordinamento della Repubblica

La parte Seconda della Costituzione, titolata Ordinamento della Repubblica, è costituita da 85 Articoli inerenti all'organizzazione e la disciplina della Repubblica. In particolare vengono descritti gli organi del Governo come il Parlamento, la Camera dei Deputati, il Senato e le regole per la loro costituzione.


  • Titolo I: Il Parlamento

  • Sezione I: Le Camere
  • Articolo 55
    Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
  • Articolo 56
    La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
    Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
    Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
    La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
  • Articolo 57
    Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
    Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
    Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
    La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
  • Articolo 58
    I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
    Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
  • Articolo 59
    È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
    Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
  • Articolo 60
    La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
    La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
  • Articolo 61
    Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
    Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
  • Articolo 62
    Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
    Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
    Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

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