Costituzione Italiana: Parte Prima: diritti e doveri dei cittadini

La parte Prima della Costituzione, titolata Diritti e doveri dei cittadini, comprende 42 Articoli sulle tematiche di libertà e comportamento del cittadino, riguardo il domicilio, il soggiorno, il lavoro e l'istruzione.


  • Titolo II: Rapporti etico-sociali

  • Articolo 29
    La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
    Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
  • Articolo 30
    È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
    Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
    La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
    La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
  • Articolo 31
    La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
    Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
  • Articolo 32
    La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
    Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
  • Articolo 33
    L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
    La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
    Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
    La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
    È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
    Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
  • Articolo 34
    La scuola è aperta a tutti.
    L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
    I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
    La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
  • Titolo III: Rapporti economici

  • Articolo 35
    La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
    Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
    Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
    Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
  • Articolo 36
    Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
    La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
    Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

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